Il nostro statuto

Le regole su cui si fonda la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro per la sua struttura e la sua attività, articolo per articolo, in tutti i loro dettagli.

Articolo 1 - Costituzione e scopi

1.1 È costituita, per trasformazione dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e per successiva fusione per incorporazione della “Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – A.I.R.C.”, una Fondazione denominata

“Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro”

disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia (nel prosieguo solo la “Fondazione”). La Fondazione è la continuazione giuridica e ideale dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro fondata a Milano nel 1965.

La Fondazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, acquisterà la seguente denominazione

“Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS”

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e opera - perseguendo scopi civici, solidaristici e di utilità sociale – nell’ambito della prevenzione, della ricerca e della cura del cancro.

1.3 La Fondazione persegue i suoi scopi istituzionali nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e meritocrazia e la sua organizzazione si ispira all’osservanza di tali principi. La selezione dei finanziamenti per borse di studio e progetti di ricerca avviene in linea con le migliori pratiche internazionali.

Articolo 2 - Attività della Fondazione

2.1 La Fondazione persegue i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei settori di cui all’art. 5, comma 1, del Lgs. 117/2017: lettera h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale); lettera i (attività culturali di interesse sociale); lettera u (erogazione di denaro beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale).

Nell’ambito dei predetti settori, la Fondazione realizza le seguenti attività:

  1. sostegno finanziario della ricerca scientifica italiana sul cancro nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di progetti di ricerca sul cancro e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori e dei medici oncologi inclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
  2. diffusione delle attività di studio e dei risultati della ricerca oncologica nazionale ed internazionale;
  3. sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce;
  4. attività di ricerca scientifica oncologica svolta direttamente o attraverso università, enti di ricerca, altri enti pubblici e privati, e in particolare, la “Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare” (di seguito IFOM).

2.2 La Fondazione promuove e organizza la raccolta dei fondi necessari per finanziare le proprie attività di interesse generale; può inoltre esercitare attività diverse, nelle modalità di cui all’articolo 6, D.Lgs. 117/17, individuate dal Consiglio di Amministrazione.

2.3 Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro:

  • concludere accordi con enti e istituzioni pubblici e privati;
  • istituire e gestire, con contabilità separata, istituti e centri di ricerca che siano strumentali al perseguimento degli scopi statutari;
  • costituire fondi e patrimoni destinati e vincolati ad uno specifico scopo;
  • costituire o partecipare a fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, aderire ad enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione;
  • costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento delle proprie finalità, i cui bilanci devono essere allegati al bilancio della Fondazione;
  • acquistare, realizzare, gestire, affittare, possedere a qualsiasi titolo, beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
  • compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

Articolo 3 - Sostenitori, volontari, dipendenti e collaboratori

3.1 La Fondazione opera attraverso l’apporto economico dei sostenitori, siano essi persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, la collaborazione dei volontari, e il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, senza alcuna discriminazione di genere, politica, ideologica e religiosa.

3.2 Nel rispetto della normativa vigente, la Fondazione si avvale di volontari in possesso di adeguati requisiti morali e che si impegnano a rispettare lo Statuto, la regolamentazione dell’attività ed il Codice Etico della Fondazione. Agli eventuali rimborsi spese non si applica l’art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Sede

4.1 La Fondazione ha sede in Milano e si articola sul territorio italiano attraverso diciassette uffici regionali denominati “Comitati” (già istituiti dalla Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).

4.2 La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale, nei trenta giorni successivi, deve depositare il verbale della delibera di trasferimento presso il Registro competente.

Articolo 5 - Scioglimento e liquidazione

5.1 La Fondazione si estingue quando ricorrono le cause di estinzione previste dalla legge oppure a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione assunta previo parere obbligatorio del Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione . La delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora si discosti dal parere reso dal Consiglio di Indirizzo, dovrà essere motivata.

5.2 In attuazione della delibera di estinzione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di tre liquidatori che possono essere scelti anche tra gli amministratori uscenti.

5.3 A conclusione della liquidazione, i beni residui sono devoluti ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in Italia nel settore della ricerca oncologica individuate dal Consiglio di Indirizzo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ovvero se la Fondazione sarà iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, i beni residui saranno devoluti, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Indirizzo, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 6 - Patrimonio e Risorse

6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

  1. dal fondo di dotazione;
  2. dalle riserve destinate e vincolate ad uno specifico scopo;
  3. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
  4. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
  5. dall’avanzo di gestione dell’esercizio;
  6. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

La Fondazione trae le proprie risorse:

  1. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
  2. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
  3. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
  4. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
  5. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale;
  6. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse;
  7. dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

6.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali lasciti, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ai sensi e nelle modalità di cui all’art 8, comma 2 del D.Lgs 117/17.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

7.1 Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
  • il Consiglio di Indirizzo;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • l’Organo di Controllo;
  • il Comitato Tecnico Scientifico;
  • la Commissione Consultiva per la Ricerca.

7.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate, fatta eccezione per l’Organo di Controllo e per gli eventuali consiglieri a cui sia conferita specifica delega, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, proporzionato all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in linea con quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 8 - Il Presidente e il Vice Presidente Vicario

8.1 Il Presidente e il Vice Presidente Vicario sono nominati tra i membri del Consiglio di Indirizzo e rimangono in carica per quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio.

8.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura le relazioni istituzionali e la comunicazione esterna, garantisce l’osservanza delle deliberazioni degli organi statutari e il rispetto delle relative competenze nonché l’unità dell’indirizzo della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.

8.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente Vicario. Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente Vicario fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 9 - Il Consiglio di Indirizzo

9.1 Il Consiglio di Indirizzo rappresenta le diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche del territorio e della società italiana e ha il compito di definire gli indirizzi programmatici e strategici della Fondazione.

9.2 È composto da un numero di membri che varia da trentacinque a trentanove, individuati come segue:

  • diciassette Presidenti Regionali nominati secondo le modalità di cui all’ articolo 16;
  • i restanti membri, scelti tra persone che hanno avuto adeguate esperienze in campo imprenditoriale, scientifico o professionale, sono nominati per cooptazione con le modalità di cui all’articolo 9.15, restano in carica per quattro esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

Il numero dei membri del Consiglio di Indirizzo è deciso dal Consiglio stesso, ogni quattro esercizi, su proposta del Presidente.

9.3 Il Consiglio di Indirizzo:

  • nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente Vicario della Fondazione e, dopo averne determinato il numero, i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, con l’astensione degli eventuali candidati;
  • revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di gravi violazioni di legge, dello Statuto e del Codice Etico;
  • nomina i Presidenti Regionali secondo le modalità di cui all’art. 16;
  • revoca, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Presidenti Regionali in caso di gravi violazioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e del regolamento degli uffici regionali;
  • nomina l’Organo di Controllo, secondo quanto previsto dall’art. 15, e la Società di Revisione;
  • può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto;
  • può anche nominare tra i suoi membri uno o due Vice Presidenti onorari per particolari meriti, a cui non spetta, la rappresentanza della Fondazione in caso di impedimento o assenza del Presidente;
  • esprime pareri obbligatori e non vincolanti:
  1. in merito all’estinzione della Fondazione ai sensi del precedente articolo 5;
  2. sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi
    dell’articolo 11.3;
  3. sul Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici regionali adottato dal Consiglio di Amministrazione;
  4. sul documento programmatico triennale per la gestione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  5. sul bilancio preventivo e su quello consuntivo annuale;
  6. sulla nomina del Direttore Scientifico;
  7. sulla Relazione del Direttore scientifico relativa ai programmi, investimenti ed erogazioni istituzionali;
  8. sul Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico;
  9. sul Codice etico.

Decorsi trenta giorni dalla documentata richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, in assenza di parere, il documento sottoposto al Consiglio di Indirizzo si intende approvato. Il parere del Consiglio di Indirizzo è assunto mediante delibera ovvero, eccezionalmente, tramite consultazione scritta.

9.4 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte all’anno.

9.5 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, su invito del Presidente senza diritto di voto, il Direttore Scientifico, il Direttore Generale ed eventuali soggetti terzi.

9.6 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente con mezzi idonei a garantire la ricezione della convocazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Indirizzo quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare.

9.7 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.8 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere, in caso di necessità, anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.9 I componenti del Consiglio di Indirizzo che sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, devono astenersi dal voto nella delibera di nomina dell’Organo di Controllo, e nelle delibere che riguardano argomenti e documenti proposti dal Consiglio di Amministrazione stesso e in qualsiasi altro caso emerga un conflitto di interessi.

9.10 Se vengono a mancare uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Indirizzo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi degli 9.14 e 9.15. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del componente sostituito.

9.11 I componenti del Consiglio di Indirizzo hanno diritto di voto dal giorno della loro nomina e non possono votare per delega.

Il Consiglio di Indirizzo curerà la tenuta del libro delle proprie adunanze e delle deliberazioni.

9.12 Non si applicano gli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

9.13 Il Consiglio di Indirizzo costituisce al suo interno un Comitato Nomine formato da cinque membri tra i quali il Presidente e il Vicepresidente Vicario. I restanti tre membri del Comitato non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione. L’incarico come membro del Comitato Nomine ha durata pari a quattro esercizi e può essere rinnovato per una sola volta.

9.14 Al Comitato Nomine compete l’istruttoria ai fini dell’individuazione dei candidati per la carica di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Possono essere valutate anche le riconferme dei membri da eleggere e possono essere valutati tra i candidati a membro del Consiglio di Amministrazione anche componenti del Consiglio di Indirizzo.

9.15 Le candidature, in numero superiore al 50% al numero di membri da rinnovare, sono sottoposte al Consiglio di Indirizzo per la nomina entro i termini di scadenza del mandato dei membri da rinnovare. Il Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine con votazione palese a maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 9.7.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di nove membri, inclusi Presidente e Vice Presidente Vicario, nominati dal Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, fino all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio del mandato, e i suoi membri sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

10.2 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo che può ratificare la sostituzione ovvero provvedere alla nomina di un diverso componente del Consiglio di Amministrazione. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare il Presidente o il Vice Presidente Vicario gli stessi saranno nominati dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’articolo Il Presidente e il Vice Presidente Vicario così nominati rimangono in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina dei nuovi componenti entro sessanta giorni.

10.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra coloro che hanno esperienza in materia finanziaria, legale, di marketing, di gestione imprenditoriale, di ricerca scientifica e di volontariato civile. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.4 La carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 11 - Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

11.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio può anche delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad un Consigliere Delegato; può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti e costituire al suo interno comitati con funzioni esecutive, propositive o consultive.

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza saranno depositate presso i registri competenti.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione nella sua formazione collegiale:

  • nomina e revoca il Consigliere Delegato e definisce il relativo incarico;
  • nomina e revoca il Direttore Generale e definisce il relativo incarico;
  • nomina e revoca il Direttore Scientifico, scelto tra personalità scientifiche di grande esperienza in materia oncologica, e definisce il relativo incarico;
  • nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico ed è informato sulla nomina dei revisori internazionali da parte del Direttore Scientifico;
  • nomina e revoca il Chairman della Commissione Consultiva per la Ricerca;
  • nomina e revoca i membri della Commissione Consultiva per la Ricerca su proposta del Chairman della stessa;
  • nomina e revoca i rappresentanti della Fondazione negli organi statutari di “IFOM”, in linea con le previsioni dello statuto di IFOM;
  • approva il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e il Bilancio Sociale, di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/17;
  • esaminate e valutate le proposte della Direzione Scientifica di richiesta di fondi per le erogazioni istituzionali, ne delibera l’assegnazione annuale con obbligo dei destinatari di rendicontare quanto ricevuto; per motivate esigenze eccezionali, ne può deliberare l’assegnazione per un periodo superiore ad una annualità;
  • definisce e approva il documento programmatico triennale di gestione di cui monitora periodicamente le modalità di attuazione;
  • individua le attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 di cui documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
  • definisce l'assetto organizzativo, amministrativo, contabile della Fondazione, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, compresi quelli derivanti dal coordinamento e controllo degli istituti intramurali;
  • approva il regolamento del Comitato Tecnico Scientifico;
  • delibera sul Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici regionali e sul Codice Etico, previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di Indirizzo;
  • delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’estinzione della Fondazione, previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di Indirizzo;
  • in continuità con gli impegni presi dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro-Airc, stipula l'accordo quadro con IFOM in base al quale delibera sulle relative risorse da erogare annualmente ai sensi del Piano Strategico pluriennale presentato da IFOM con l’obbligo di rendicontazione;
  • cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
  • può costituire uno o più fondi o patrimoni destinati e vincolati ad uno specifico scopo o a specifici affari alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
  • disciplina la gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con mezzi idonei a garantire la prova di ricezione della convocazione almeno sette giorni prima dell’adunanza. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare. 

12.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della delibera di scioglimento della Fondazione che deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei membri ai sensi dell’articolo 5.

La delibera relativa alle modifiche statutarie della Fondazione, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal parere del Consiglio di Indirizzo deve essere motivata ed assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare l’Organo di Controllo, senza diritto di voto; può essere invitato a partecipare il Direttore Scientifico, senza diritto di voto, ogni qualvolta siano in discussione scelte e decisioni riguardanti i finanziamenti scientifici e i programmi di ricerca.

12.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12.4 Le adunanze del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per tele/video conferenza, tutti i Consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo.

Articolo 13 - Comitato Tecnico Scientifico

13.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo della Fondazione che, presieduto dal Direttore Scientifico, ha la funzione di valutare i progetti di ricerca e le domande di attribuzione delle borse di studio.

13.2 I componenti del Comitato Tecnico Scientifico, individuati tra esperti di ricerca oncologica sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, restano in carica quattro esercizi e sono rinnovabili una sola volta. Ogni anno il Comitato Tecnico Scientifico si rinnova di norma per un quarto dei suoi membri secondo l’anzianità di nomina.

13.3 Il Comitato è composto da un minimo di venti ad un massimo di settanta membri, in numero idoneo a garantire la presenza delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni.

13.4 La valutazione dei progetti e delle borse di studio, pervenuti a seguito della pubblicazione di bandi, viene effettuata dai membri del Comitato Tecnico Scientifico e da altri revisori internazionali così da garantire la valutazione sulla base di un giudizio indipendente, trasparente, meritocratico e in osservanza delle procedure interne sul conflitto di interessi.

13.5 Il Direttore Scientifico formula le proposte di finanziamento e controlla i rendiconti scientifici ed economici dei beneficiari.

13.6 L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dalla Direzione Scientifica e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 14 - Commissione Consultiva per la Ricerca

14.1 La Commissione Consultiva per la Ricerca è un organo consultivo che opera in assoluta autonomia ed indipendenza per ottimizzare le strategie della ricerca sul cancro ed è composta da scienziati operanti in Italia o all’estero in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci.

14.2 Il Chairman e i membri della Commissione devono avere un alto profilo scientifico internazionale nella ricerca oncologica, devono essere figure di elevata statura morale e culturale e conoscere in modo approfondito le necessità e i problemi della ricerca oncologica in Italia. La Commissione Consultiva per la Ricerca e il suo Chairman sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica per quattro esercizi e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

14.3 La Commissione Consultiva per la Ricerca funge da advisory board, consigliando, anche di propria di iniziativa, le scelte generali e la pianificazione degli indirizzi di natura scientifica della Fondazione nel settore della ricerca di base e clinica e l’ottimizzazione delle strategie della ricerca promossa dalla Fondazione. Alla Commissione Consultiva per la Ricerca possono essere richiesti pareri scientifici sulle attività di ricerca finanziate dalla Fondazione per determinare la migliore strategia per i futuri studi. Alle riunioni della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione e il Direttore scientifico.

Articolo 15 - Organo di Controllo

15.1 Il Consiglio di Indirizzo, nei casi previsti dalla legge, nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, più due supplenti, scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile e ne sceglie il Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

15.2 L’Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e può essere riconfermato per un solo mandato consecutivo.

15.3 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle disposizioni di legge. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.4 I membri dell’Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna carica o svolgere alcun incarico nell’ambito della Fondazione.

I membri dell’Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

In caso di impedimento o cessazione di un membro, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale, provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione dell’Organo. I membri così nominati restano in carica sino alla fine del mandato degli altri membri.

Articolo 16 - Presidenti Regionali

16.1 I Presidenti Regionali operano a titolo volontario e danno voce alle diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche dei territori di riferimento; contribuiscono alla promozione delle attività di raccolta fondi e alla divulgazione della missione della Fondazione, avvalendosi degli uffici regionali, e fanno parte di diritto del Consiglio di Indirizzo della Fondazione per la durata del loro incarico.

16.2 Il Consiglio di Indirizzo nomina i Presidenti Regionali su proposta del Presidente della Fondazione, acquisito il parere del Comitato Nomine.

I Presidenti Regionali durano in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio del loro mandato e sono rinominabili.

Articolo 17 - Bilancio

17.1 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri e dalla relazione di missione con l’illustrazione delle poste di bilancio, dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il tutto nelle forme e secondo le indicazioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

17.2 Il Bilancio d’esercizio è sottoposto, entro la fine del mese di aprile di ogni anno, al parere del Consiglio di Indirizzo e, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione a verbale delle ragioni per cui ritiene di discostarsi dall’eventuale parere contrario del Consiglio di Indirizzo. Il Bilancio di esercizio, entro la fine del mese di giugno di ogni anno, è pubblicato sul sito internet della Fondazione e sulla Rivista Fondamentale ed è depositato nei termini di legge.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio Sociale ai sensi del linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 entro la fine di maggio di ogni anno e lo sottopone all’Organo di Controllo che attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate. Il Bilancio Sociale, entro la fine di giugno, è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato nei termini di legge.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

18.1 La contabilità ed il Bilancio d’esercizio sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione indipendente, nominata dal Consiglio di Indirizzo. La revisione legale dei conti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 39/10, per quanto applicabili.